Detrazioni fiscali fino al 65% (Prorogate fino al 31/12/2016)
Il portone da garage rientra nelle agevolazioni fiscali?
Secondo la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 anche i portoni possono rientrare nelle detrazioni fiscali del 50 e 65 per cento. Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, la detrazione Irpef è del 50%. La nuova installazione di qualsiasi tipo di portone o la sostituzione di quella preesistente con una che presenti innovazioni, rientrano nell’ambito dell’agevolazione. Se si tratta di una sostituzione di una porta da garage preesistente, l’iter diventa molto più snello, infatti non serve nessun permesso edilizio, ma semplicemente un bonifico apposito per il recupero del 50% (in questo caso il cliente avrà anche una piccola percentule di importo con IVA al 10%). Nel caso di interventi di efficienza energetica, invece, le detrazioni sono state prorogate: nella misura del 65 per cento per spese sostenute fino al 31/12/2020 Nel caso di interventi in parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità di un condominio, le detrazioni sono così prorogate: nella misura del 50 per cento per spese sostenute fino al 31/12/2020 Agevolazioni fiscali per l’acuisto di portoni per garage. Al fine dell’ammissione alla detrazione, è necessario che alla data della richiesta: l’immobile sia accatastato (o con richiesta in corso) eventuali tributi siano stati versati il locale in cui viene installato il portone, il locale sia dotato di riscaldamento (solo per il 65%). Inoltre: l’intervento si deve riferire a sostituzione o modifica di elementi già esistenti (non come nuova installazione) l’intervento deve assicurare un valore di trasmittanza termica inferiore o uguale ai valori di trasmittanza stabiliti dal Ministero. Per conoscere con precisione l’entità della detrazione fiscale che vi spetta, rivolgetevi a un professionista con competenza in ambito fiscale.
Basteranno pochi minuti per procedere all’acquisto con serenità. Ogni pagamento deve essere effettuato soltanto dopo l’emissione di una fattura. Anche quando si tratta di una rata versata come acconto. L’azienda o il professionista non sono più obbligati a specificare i diversi costi della manodopera e dei materiali utilizzati per l’intervento, ma sono tenuti a indicare data e numero della fattura per la prestazione.Si paga solo con bonifico bancario o postale all’interno del quale deve essere spiegato nel dettaglio chi usufruirà delle detrazioni, in base a quale normativa e per quale tipologia di intervento. Inoltre, il bonifico deve contenere le informazioni dell’azienda o del libero professionista a cui è destinato il corrispettivo pagato. Il rischio, in caso di un’errata compilazione, è di perdere il diritto ai benefici fiscali. Per ottenere l’ecobonus del 65 per cento, oltre al bonifico è necessario che un tecnico abilitato certifichi l’impatto dei lavori e il risparmio energetico ottenuto con le migliorie apportate. Tale certificazione deve essere inviata all’Enea per via telematica, entro e non oltre 90 giorni dalla fine dei lavori. Tutta la documentazione deve essere conservata per 10 anni in originale